Pubblicazioni - 16 Settembre 2021

LA TASSATIVITÀ DELL’AMMISSIONE AL PASSIVO CON RISERVA EX ART. 96, N. 3, L.F.

L’APPLICAZIONE DELL’ART. 96, N. 3, L.F. RICHIEDE TASSATIVAMENTE L’ESISTENZA DI UNA SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO CON ACCERTAMENTO DEL CREDITO – TRIB. FIRENZE, 14.09.2021, N. 5130

Il Tribunale di Firenze (Trib. Firenze, 14.09.2021, n. 5130testo completo) si è soffermato sull’applicazione delle ipotesi di ammissione al passivo con riserva contenute nell’art. 96, comma 3, L.F. (in particolare sulla n. 3), ribadendo che il ricorso a tale istituto è consentito solo nei casi tassativamente previsti da detta disposizione.

Innanzitutto, si rammenta che la predetta norma prevede che “oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: (…) 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione”.

L’ordinanza in commento ha rilevato che:

  • nel caso di specie, il credito che la società XXX srl assumeva vantare nei confronti del fallimento YYY srl, è stato ammesso con riserva stante la pendenza in primo grado di un giudizio volto ad accertare la nullità e/o annullabilità ovvero a dichiarare la risoluzione dell’atto di cessione del credito vantato dal ZZZ nei confronti della società WWW, alla società YYY e da quest’ultima alla società XXX srl”;
  • l’ipotesi normativa di deroga al concorso formale prevista dalla legislazione concorsuale in caso di pendenza di giudizi è quella contemplata dall’art 96, terzo comma, n. 3, l. fall., che prevede l’ammissione al passivo con riserva de “i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento”, precisando poi che “il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione”;
  • andando ad indagare sulla ratio dell’istituto, “il legislatore ha voluto riconoscere autorità alla pronuncia giurisdizionale anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se non passata in giudicato, lasciando al curatore la scelta di impugnarla o di proseguire l’impugnazione già proposta dal debitore in bonis”.

Sulla scorta di tali presupposti, il Tribunale ha statuito che:

  • prima di tutto, l’interpretazione analogica dell’art. 96, comma terzo, n. 3 legge fall. è impedita dalla natura eccezionale della norma”;
  • in secondo luogo, essa si fonda su un presupposto, l’opponibilità al fallimento di una sentenza che si è pronunciata positivamente sul credito prima della dichiarazione di fallimento, che manca nel caso di specie, vuoi perché la causa pende ancora in primo grado, vuoi perché il giudizio di prime cure potrebbe concludersi senza una pronuncia che abbia accertato il credito”.

In conclusione, quindi, il Giudice non ha ritenuto sufficiente la pendenza di un giudizio di primo grado riassunto dopo il fallimento per legittimare un’ammissione con riserva di un credito, poiché l’ammissione con riserva è espressamente limitata dall’art. 96 L.F. alle sole ipotesi tassativamente previste nello stesso.

La sentenza accoglie in toto il ricorso ed ammette la ricorrente al passivo del fallimento per l’intero importo richiesto.

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