Casi e Giurisprudenza - 12 Dicembre 2017

Sull’estensione del fallimento ad una società di fatto ex art. 147, comma V, L.F.

A mente dell’art. 147, comma V, L.F., il Giudice Fallimentare, qualora successivamente al “fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di fatto di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”, dichiara il fallimento per estensione dell’ente fattuale e dei suoi (eventuali) soci illimitatamente responsabili.

A fini di declaratoria fallimentare, spetterà al Collegio, su ricorso del Curatore, verificare se i soggetti coinvolti abbiano fattualmente concluso un contratto di società ai sensi dell’art. 2247 c.c., desumibile dal concorso di tre indici presuntivi: l’esistenza di un fondo patrimoniale comune, l’alea condivisa nei guadagni e nelle perdite, il sentimento di affezione alla compagine sociale (c.d. affectio societatis).

Argomentando in termini speculari e facendo proprio il consolidato orientamento giurisprudenziale che propende per l’estendibilità analogica dell’art. 147, comma V, L.F. a procedure fallimentari interessanti non solo imprenditori individuali ma anche sodalizi societari (ex multis, di recente, Cass. Civ. n. 10507/2016), il Tribunale di Prato ha esteso il fallimento di una società in nome collettivo all’entità di fatto corrente tra la fallita, i soci persone fisiche della medesima (già falliti personalmente) ed una terza società in bonis.

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