Casi e Giurisprudenza - 13 Febbraio 2024

CESSIONE OCCULTA DI AZIENDA – TRIB. PISTOIA 132/2024

I requisiti per l’accertamento di una cessione occulta di azienda e la responsabilità del cessionario.

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Pistoia (Sentenza n. 132/2024 del 01.02.2024 – R.G. 639/2022) si è soffermato, inter alia, sui profili rilevanti al fine dell’accertamento di una intervenuta cessione occulta di azienda e sulle responsabilità del cessionario. La pronuncia assume particolare rilevanza poiché i precedenti giurisprudenziali in materia non sono frequenti.

Innanzitutto, per circoscrivere l’oggetto della cessione, il Tribunale di Pistoia rammenta che “per giurisprudenza costante deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione”.

Individuato l’oggetto dell’accertamento, il Giudice Istruttore, partendo dalla considerazione che “la prova dell’avvenuta cessione da parte dei terzi “può essere data anche con testimonianze e presunzioni” (Cass. n. 6071/1987; cfr. anche Trib. Treviso n. 2395/2018)”, indica espressamente quali “presunzioni gravi, precise e concordanti (in conformità a quelli elaborati dalla giurisprudenza di merito, condivisa anche da questo Tribunale, quale Trib. Roma sent. 6948/2021 e Trib. Treviso sent. 2395/2018) [sono da ritenersi] idonee a far ritenere realizzata la cessione occulta per cui è causa” ovvero:

  1. identica (o quasi) denominazione delle società coinvolte;
  2. comunanza di organi sociali;
  3. identità fisica delle sedi sociali;
  4. continuità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
  5. medesimo o, comunque, simile oggetto sociale;
  6. ex dipendenti cedente assunti da parte della cessionaria;
  7. utilizzo condiviso dei mezzi di trasporto;
  8. trasferimento dei clienti della cedente alla cessionaria.

Per completezza, la sentenza ha riconosciuto che “il fatto che i loghi delle due società, così come i rispettivi siti web, siano distinti non è elemento decisivo, dal momento che ai fini della cessione è del tutto irrilevante l’eventuale estinzione della cedente; infatti, è ben possibile concretizzare una cessione occulta anche quando il cedente continua ad esercitare l’attività come da oggetto sociale, purché la vera e propria attività venga svolta dalla cessionaria”.

Chiariti gli elementi in forza dei quali possa ritenersi provata una cessione occulta di azienda, il Tribunale di Pistoia ha affermato che “stante la natura occulta della cessione, oggetto del presente giudizio, non può ritenersi operante in favore di YYY S.r.l. il criterio della sua responsabilità solidale limitatamente ai debiti antecedenti alla cessione iscritti nei libri contabili ex art. 2560 comma 2 c.c.”. Dunque, “accertata la sussistenza di una cessione occulta di azienda nei termini sopra esposti, deve affermarsi ai sensi dell’art. 2560 comma 2 c.c. la responsabilità solidale della società YYY S.r.l. per l’adempimento dei debiti sociali contratti dalla XXX S.r.l. in liquidazione, tra cui anche quelli per cui è causa. Con la precisazione che entrambi i debiti oggetto del presente giudizio debbono ritenersi esistenti già al momento del perfezionamento della cessione occulta, ossia al 28/06/2021 (data coincidente on il cambio di sede legale della società YYY S.r.l. e con il rilascio dell’immobile locato sito in AAA), derivanti entrambi dal rapporto locatizio intercorso tra la XXX S.r.l. in liquidazione e la ditta attrice, dovendosi riconoscere al verbale di rilascio del 02/07/2021 solo funzione ricognitiva”.

La pronuncia, conferma quindi i pochi precedenti giurisprudenziali in materia e rafforza l’orientamento prevalente in considerazione del quale, in estrema sintesi, la cessione occulta può essere dimostrata con presunzioni gravi, precise e concordanti e, in tal caso, la responsabilità solidale di cedente e cessionaria non è limitata ai debiti antecedenti alla cessione iscritti nei libri contabili.

Condividi