Casi e Giurisprudenza - 5 Settembre 2023

CASS. SU CIV. SENT. N. 9479 DEL 6 APRILE 2023

Effetti dell’omessa verifica da parte del giudice del procedimento monitorio circa l’abusività delle clausole nel contratto tra professionista e consumatore: superamento del giudicato, rimessione in termini e stop alle esecuzioni in corso.

La Corte di Cassazione, in linea con le quattro decisioni assunte dalla CGUE, in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), si è espressa in merito all’efficacia di un decreto ingiuntivo, ottenuto sulla base di un contratto tra consumatore e professionista, rispetto al quale il giudice del procedimento monitorio abbia omesso la verifica d’ufficio circa la natura, abusiva o meno, delle clausole nello stesso contenute.

Le Sezioni Unite Civili, infatti, al precipuo fine di far chiarezza anche in merito alla portata retroattiva delle sentenze interpretative della CGUE sopra riportate, si sono pronunciate d’ufficio ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., affermando una serie di principi volti a regolare tutte le fasi del procedimento, nei termini che seguono.

«Fase monitoria

Il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:

b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;

b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;

c) all’esito del controllo:

c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;

c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;

c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Fase esecutiva

Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito».

In sostanza, il debitore che abbia ricevuto una ingiunzione di pagamento senza che il giudice del monitorio abbia prima effettuato, in punto di motivazione, un vaglio sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto sui cui si fonda il ricorso, potrà, anche a fronte dell’intervenuto giudicato, opporsi tardivamente e provocare, di fatto, la sospensione dell’esecuzione eventualmente intrapresa dal procedente sino all’esito del giudizio di opposizione svolto, non potendo il Giudice dell’Esecuzione procedere con la vendita o l’assegnazione.

La portata della pronuncia è tale, non solo da travolgere il principio del giudicato, ma da porre in capo al Giudice dell’Esecuzione un vero e proprio dovere di controllo finalizzato a dare avviso al debitore della possibilità di esperire il rimedio dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., condendogli un termine e sospendendo la procedura esecutiva in corso sino allo spirare del termine ovvero sino all’esito del giudizio di cognizione, in cui potrà far valere la nullità di protezione concessa dal Codice del Consumo.

Occorre, però, che:

  1. il debitore sia un consumatore ai sensi dell’Art. 3 C.d.c., comma I, lett. a): consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta);
  2. nel decreto ingiuntivo (nella sua motivazione) sia omesso il riferimento al vaglio sul profilo dell’abusività delle clausole;
  3. nel contratto siano presenti clausole abusive (quali, ad esempio: clausola che deroga al foro del consumatore; clausola che determina interessi moratori eccessivi);
  4. nell’esecuzione in corso, non sia già stato emesso il provvedimento di vendita o assegnazione del bene o del credito.

È innegabile la conseguenza sulle procedure esecutive pendenti, sia mobiliari che immobiliari, intraprese da istituti di credito o, comunque, da professionisti ai sensi dell’Art. 3 C.d.c., comma I, lett. c) (“professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”), le quali risulteranno travolte dalla portata retroattiva della pronuncia.

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