Pubblicazioni - 13 Giugno 2023

PRESUPPOSTI PER ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ PER CABOTAGGIO

L’ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER CABOTAGGIO NON RICHIEDE LA PRESENZA CONGIUNTA DI TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE ALL’ART. 1, PAR. 5, LETT. D), REG. CE 1072/2009 – GDP LUCCA, 21.03.2023, N. 267 (R.G. 1525/2023)

Nella sentenza in commento, il Giudice di Pace di Lucca (GDP Lucca, 21.03.2023, n. 267) si è soffermato sull’applicazione delle condizioni necessarie al fine di escludere una responsabilità per cabotaggio del vettore extracomunitario.

Innanzitutto, si rammenta che la fonte che disciplina i trasporti di cabotaggio in ambito comunitario è il Regolamento (CE) n. 1072/2009, il quale li definisce come “trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento” (art. 2 Reg. CE n. 1072/2009).

Un trasportatore per conto terzi che è titolare di una licenza comunitaria ed il cui conducente, se cittadino di un Paese terzo, è in possesso del relativo attestato, è autorizzato a iniziare ad effettuare operazioni di cabotaggio in uno Stato membro solo se ha precedentemente effettuato un trasporto internazionale, ossia un trasporto transfrontaliero. Tale trasporto può avere origine in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Entro il periodo di 7 giorni dal trasporto internazionale in entrata, possono essere effettuati fino a un massimo di 3 trasporti di cabotaggio. Un trasportatore può decidere di effettuare uno, due o tutti e tre i trasporti di cabotaggio in Stati membri diversi da quello del trasporto internazionale in entrata. I trasportatori possono quindi effettuare il cabotaggio in un solo Stato membro o in uno o più Stati membri, ma solo un cabotaggio in ciascuno Stato membro che non è lo Stato membro del trasporto internazionale in entrata” (cfr. transport.ec.europa.eu).

Differentemente, nessun vettore extracomunitario (Svizzera compresa) è ammesso a tale regime, eccetto quelli dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein ed Islanda). Dal 1° gennaio 2021 sono esclusi anche i vettori del Regno Unito.

Il trasporto di cabotaggio abusivo è punito con una sanzione amministrativa che va da € 5.000,00 a € 15.000,00 e con il fermo del veicolo per un periodo dai 3 ai 6 mesi, oltre al sequestro della merce (al quale, peraltro, se confermato, può fare seguito al confisca).

Ad ogni modo, il Regolamento CE dispone che «l’ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed e), non è soggetta ad alcuna restrizione» (art. 8 Reg. CE n. 1072/2009).

Il citato art. 1, par. 5, prevede alle lettere d) ed e) che “i seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto”:

  • lett. d): trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: (i) le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; (ii) lo spostamento serve a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa; (iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale; (iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18  gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada; (v) tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa;
  • lett. e): trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.

Nel caso di specie, come rilevabile dalla documentazione che è stata prodotta in giudizio, il trasferimento della merce è avvenuto “all’interno dell’impresa (in conformità all’art. 1, par. 5, lett. d), Reg. CE n. 1072/2009), poiché trattasi di un mero spostamento (finalizzato al completamento di un’unica spedizione internazionale) dei beni dalla sede principale della ricorrente ad un magazzino della stessa sito a pochi chilometri distanza, da essa utilizzato in forza di regolare contratto di deposito.

L’ente accertatore si è difeso, inter alia, affermando che, ai fini dell’esclusione di cui all’art. 1, par. 5, lett. d), Reg. CE n. 1072/2009, si sarebbe resa necessaria la sussistenza contestuale di tutte le condizioni ivi indicate.

Tuttavia, il GDP Lucca, pur rilevando l’“assenza di giurisprudenza consolidata in materia”, ha affermato, in accoglimento della tesi della ricorrente, che “l’art. 8 co.6 non prevede espressamente la sussistenza contestuale di tali condizioni per escludere l’applicazione di restrizioni al trasporto” e che, dunque, era sufficiente, per escludere una responsabilità per cabotaggio, provare che il trasferimento sia avvenuto “all’interno dell’impresa”.

Quanto precede assume particolare rilevanza, soprattutto considerato che, da un lato, si tratta (come rilevato nella sentenza in commento) di una materia senza giurisprudenza consolidata e, dall’altro, permette di delineare i confini entro i quali le imprese che operano a livello internazionale possono agire. Peraltro, si rileva che i benefici della pronuncia sono anche di carattere sostanziale poiché la ricorrente ha ottenuto la restituzione della merce inizialmente confiscata e l’annullamento della sanzione amministrativa.

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