Novità legislative - 31 Dicembre 2021

NUOVE MISURE PER GREEN PASS E QUARANTENE

Il Consiglio dei Ministri, in data 29.12.2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (sul punto si veda la sintesi del 07.12.2021: https://www.legalab.it/2021/12/07/in-vigore-il-c-d-super-green-pass/) e le quarantene per i vaccinati. Inoltre, è stata rideterminata anche la capienza massima per gli impianti all’aperto e al chiuso.

1§ – Green Pass rafforzato

Dal 10.01.2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  1. alberghi e strutture ricettive;
  2. feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  3. sagre e fiere;
  4. centri congressi;
  5. servizi di ristorazione all’aperto;
  6. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  7. piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  8. centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

2§ – Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

3§ – Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n54/18912

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