Casi e Giurisprudenza - 1 Settembre 2021

LE REGOLE PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 21/22

LE MISURE PREDISPOSTE DALL’ESECUTIVO PER IL RITORNO IN SICUREZZA SUI BANCHI DI SCUOLA

Il Governo Draghi ha stabilito, prima con il D.L. 6 agosto 2021 n. 111, poi con la pubblicazione del “Piano scuola 2021” e successivamente del “Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022“, le misure da adottare nell’ambiente scolastico al fine di permettere ad alunni e personale di poter svolgere le consuete attività di istruzione con il maggior grado di tutela rispetto alla diffusione del virus Covid-19.

Si riportano di seguito le principali misure vigenti che saranno inevitabilmente soggette a cambiamenti durante l’anno scolastico per adattarle alle future evoluzioni della pandemia (per seguire eventuali aggiornamenti si invita a consultare la sezione #iotornoascuola del sito del MIUR).

1. INGRESSO E USCITA DA SCUOLA

Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare
assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul
distanziamento sociale.
Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il
regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed
uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19,
certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

  • ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
  • limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
  • regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
    telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
  • differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla
    struttura;
  • predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
    percorsi da effettuare;
  • pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
  • accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di
    persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

2. PULIZIA E IGENIZZAZIONE LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti,
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro
regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
– gli ambienti di lavoro e le aule;
– le palestre;
– le aree comuni;
– le aree ristoro e mensa;
– i servizi igienici e gli spogliatoi;
– le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
– materiale didattico e ludico;
– le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

  • assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
  • utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall’allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
  • garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
  • sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all’uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia.

3. IGIENE PERSONALE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni
igieniche e l’utilizzo di mascherina.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3.1 Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento.

3.2 Personale scolastico

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina
chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.
Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a
gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di
protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

4. MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.
Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.

5. GESTIONE SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie
prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico,
eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie
differenziate. L’ingresso e l’uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all’ingresso e all’uscita (dispenser e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente
è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere
erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

6. AERAZIONE SPAZI

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule
scolastiche è fondamentale.
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

7. UTILIZZO SPAZI ESTERNI E CONTATTI CON SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all’Istituto Scolastico, gli Enti locali
e/o i titolari della locazione, devono certificare l’idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola
esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti
esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni
previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

8. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “in presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

9. VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE (C.D. GREEN PASS)

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto – articolo 9-ter, D.L. n. 52/2021,
convertito dalla legge n. 87/2021 – l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.

Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l’organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l’ordinato svolgimento delle attività scolastiche.

L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

  1. somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
  2. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
  3. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi);
  4. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore.

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 – “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

9.1 Procedura ordinaria di verifica

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo – anche senza necessità di connessione internet – dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:

  1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;
  2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App): a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa; b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia; c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà
“regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o
molecolare.

9.2 Procedura automatizzata

Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria”, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.

In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell’istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, “restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo.
Per l’adozione della procedura tratteggiata, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.

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