Casi e Giurisprudenza - 24 Aprile 2018

Il diritto al “normale svolgimento della vita domestica”

Al primo comma dell’articolo 844 c.c. viene sancito che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

Una volta che venga accertato il superamento della soglia della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., e che sia, dunque, riconosciuta la sussistenza di un danno derivante da immissioni, rimane da capire quali siano le posizioni giurisprudenziali in tema di risarcibilità del danno in parola.

Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 20445 del 28.8.2017, ha sancito che “il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno di un’abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (vedi Cass. 16/10/2015, n. 20927)”.

L’arresto in esame, che ha confermato il consolidato orientamento della Suprema Corte, ha così cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, al contrario, aveva negato, ad una condomina che subiva immissioni di polveri, vapori e rumori provenienti da una falegnameria limitrofa, il diritto al risarcimento del danno. Il Giudice di secondo grado aveva stabilito, difatti, che il danno da immissioni avrebbe potuto essere riconosciuto solamente nel caso in cui da ciò fosse derivata e comprovata una lesione alla salute, non ritenendo risarcibile la minore “godibilità della vita”.

L’ordinanza n. 20445/2017, inoltre, oltre al riconoscimento del diritto al normale svolgimento della vita domestica, prende decisa posizione anche in punto di onere probatorio, rilevando come la prova del pregiudizio subito a causa di immissioni che superino la normale tollerabilità possa essere fornita anche mediante presunzioni o sulla base delle nozioni derivanti dalla comune esperienza.

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