Casi e Giurisprudenza - 13 Marzo 2018

Assegno divorzile: dal tenore di vita matrimoniale al criterio dell’indipendenza economica.

Secondo quanto previsto dall’art. 5, c. 6, della legge sul divorzio (L. n. 898/1970, come modificata dalla L. n. 74/1987), il tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, “dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

La giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni (a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990) individuava il presupposto per la concessione dell’assegno nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (inadeguatezza valutata sulla base non solo dei redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità a  sua disposizione) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza la necessità di uno stato di bisogno dell’avente diritto.

Tale costante orientamento è stato recentemente sovvertito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017[1] – poi confermata dal successivo arresto di legittimità (Cass. Civ. n. 15481 del 22 giugno 2017) attinente al procedimento di revisione dell’assegno divorzile ex art. 9, comma I, L. n. 898/1970 -, la quale ha ritenuto superato, anche in ragione degli avvenuti cambiamenti sul piano economico-sociale, il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La valutazione della sussistenza o meno del diritto all’assegno di divorzio deve avvenire, secondo la Corte, facendo ricorso ad un diverso criterio orientativo, consistente nel “raggiungimento dell’indipendenza economica” da parte del coniuge richiedente: se si accerta che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto; graverà sul coniuge richiedente l’assegno l’onere di dimostrare tanto la propria non indipendenza economica, quanto l’impossibilità di potersi procurare mezzi di sostentamento adeguati per comprovate ragioni oggettive.

[1] Cass. civ., Sez. I, n. 11504/2017: “Il matrimonio è un atto di libertà e di autoresponsabilità, il luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita e, in quanto tale, è dissolubile. Pertanto, non è configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale goduto in costanza di matrimonio. L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile è il raggiungimento dell’indipendenza economica e non, invece, il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi”.

di Edoardo Molina

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