Casi e Giurisprudenza - 8 Febbraio 2018

L’atto di dotazione di beni in trust non è immediatamente tassabile

Corte di Cassazione, Sezione V, 17 gennaio 2018, n. 975

Il trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone, introdotto in Italia per effetto della L. n. 364 del 1989, di ratifica della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento adottata a L’Aja il 1° luglio 1985.

Con tale istituto, ormai di frequente utilizzo nel nostro ordinamento, il disponente (settlor) attribuisce in proprietà determinati beni ad un gestore (trustee) il quale assume l’obbligo di amministrarli, secondo quanto previsto dall’accordo di trust (deed of trust), nell’interesse del beneficiario individuato dallo stesso disponente o per un determinato scopo. I beni conferiti all’interno del trust costituiscono poi un patrimonio separato, con l’effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee, del settlor o del beneficiario.

Con la recente sentenza del 17 gennaio 2018, n. 975, la Sezione V della Corte di Cassazione, dando continuità al sostanziale revirement già operato nel 2016 (si veda, in proposito, Corte di Cassazione, Sezione V, 24 ottobre 2016, n. 21614) aggiunge un interessante tassello all’acceso dibattito relativo al trattamento tributario da riservare all’attribuzione dei beni in trust (c.d. dotazione).

Il caso, anteriore alla reintroduzione nel nostro ordinamento dell’imposta di successione e donazione (operata, si ricorda, dall’art. 2, commi 47 ss. del D.L. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006), verte sull’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ma i principi espressi nella sentenza sembrano avere una portata che interessa più in generale l’inquadramento dogmatico dell’istituto.

I Giudici di Piazza Cavour, infatti, chiariscono che ciò caratterizza indefettibilmente lo schema negoziale del trust è la “transitorietà” del trasferimento dei beni, da cui discende che l’atto di dotazione “si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali […] prima mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario”.

Da tale corollario, pertanto, si ricava che a tale attività di dotazione non può ritenersi applicabile la tassazione propria degli atti che hanno un effetto patrimoniale, e pure le imposte ipotecarie e catastali, per la stessa ragione, devono quindi essere applicate in misura fissa.

Condividi