Casi e Giurisprudenza - 13 Novembre 2017

Edilizia, abusi: chi paga la sanzione ha diritto di regresso sugli altri trasgressori

Nel caso in cui abbia interamente pagato la sanzione amministrativa pecuniaria per un abuso edilizio, il Costruttore ha diritto di regresso verso gli altri coobbligati, per vedersi rimborsato, pro quota, quanto già pagato. Così, recentemente, si è espressa la Corte di Cassazione (sent. n. 459/2017), pronunciandosi sulla legittimità dell’operato della Corte di Appello di Firenze che, a sua volta, aveva giudicato corretta la sentenza di primo grado a carico del direttore dei lavori, condannato a ripetere al Costruttore la propria parte di sanzione.

Nel caso di specie, la sanzione amministrativa pecuniaria era stata emessa per effetto di un abuso non ripristinabile, ai sensi della norma pro tempore vigente art. 6 L. 47/1985, adesso sostituita con pressoché identica formulazione dall’art. 29 del D.P.R. 380/2001[1]

Avverso la sanzione del Comune, comminata in solido al Costruttore e ad altre due figure che rivestivano entrambe il ruolo di direttore dei lavori (l’uno dei lavori architettonici e l’altro dei lavori in cemento armato), non veniva esperito ricorso amministrativo. Il Costruttore provvedeva dunque a pagare l’intero, rivolgendo successiva richiesta di rimborso agli altri trasgressori, secondo una divisione in parti uguali della sanzione.

In sede civile, disconoscendo il diritto di regresso del Costruttore, le controparti eccepivano l’assenza, tra i coobbligati, del vincolo di solidarietà interno riguardante il pagamento della sanzione, e quindi l’inoperatività del meccanismo di solidarietà tra coobbligati previsto agli artt. 1292 e ss. c.c., poiché – sostenevano – contratta nell’interesse esclusivo del Costruttore (nella fattispecie anche proprietario) ai sensi dell’art. 1298 c.c.. [2]

Divenuto motivo di ricorso presso la Suprema Corte, la stessa si pronunciava riconoscendo la legittimità della sentenza del giudice di Appello, che aveva stabilito, contrariamente alle tesi del ricorrente, che si trattava di “obbligazione personale di ciascuno dei soggetti presi in esame dalla legge, i quali pertanto, in caso di accertata violazione, rispondono per fatto proprio, sebbene in relazione ad una sanzione che è cumulativa, e fonte quindi di obbligazione solidale.”

Ne conseguiva, pertanto, che “in caso di pagamento della sanzione irrogata da parte di uno dei soggetti coobbligati, sorge il diritto al regresso nei confronti dei coobbligati, in base alla normativa di carattere generale di cui art. 1292 cc, in relazione alle singole quote di spettanza; nel caso di specie un terzo del totale”.

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Note:

[1] l’art. 29 del D.P.R. 380/2001, al co. 1, prevede che: “Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.

[2] art. 1298. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali – Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

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